L'orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali
Il corpo principale della disciplina dell’orario di lavoro è rappresentata dal D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche. In materia di orario di lavoro e durata normale si ricorda che secondo quanto stabilito dall’articolo 2107 del codice civile “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 66/2003, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, l’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali. L’orario di lavoro settimanale così come viene definito dalla legge può essere ridotto dalla contrattazione collettiva che, inoltre, può riferire tale durata alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In materia di riposo giornaliero, invece, ricordiamo che secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003, ferma restando la durata dell’orario settimanale il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.