
COVID-19: sospensioni attività e precisazioni su ferie ed ammortizzatori sociali
Per fornire una tempestiva informazione riguardo le continue evoluzioni delle decisioni in emergenza del Governo per contenere il contagio, lo Studio De Simone ritiene opportuno fare chiarezza sulla situazione normativa del mercato del lavoro e come sia opportuno comportarsi nel rispetto delle normative.
Con effetto dal 12 marzo 2020 a tutto il 25 marzo 2020, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si applica a tutt’Italia, impone le seguenti nuove misure per il contenimento del contagio da corona virus.
Attività sospese: rientrano in questa fattispecie quelle attività considerate non di prima necessità che presuppongono un contatto ravvicinato tra individui che può favorire il contagio del virus. •
- attività commerciali al dettaglio;
- mercati;
- servizi alla persona come barbieri, parrucchieri ed estetisti; •
- attività dei reparti aziendali che non sono indispensabili alla produzione;
- nel settore della ristorazione i bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie;
Attivita’ che restano aperte: rientrano in questa categoria le attività considerate importanti per garantire un funzionamento di base del sistema economico del paese. Per tali attività, la distanza di sicurezza anti-contagio tra individui di 1 metro va sempre rispettata.
- nel settore della ristorazione fanno eccezione le mense e le attività che prevedono la consegna a domicilio. Tali attività devono garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza tra individui di 1 metro. Restano altresì aperti i servizi di ristorazione lungo la viabilità stradale e autostradale e quelle all’interno di porti, aeroporti e negli ospedali;
- Servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- Il settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare e le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- Il trasporto pubblico all’interno del territorio italiano (locale, interregionale su ruote e ferroviario, aereo e marittimo) è garantito a un livello di servizio minimo essenziale. Il Presidente della Regione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono modificare l’organizzazione dei trasporti per contenere la propagazione del virus;
- Attività commerciali che restano aperte: ipermercati; supermercati; discount alimentari; minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; commercio al dettaglio di surgelati, computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, prodotti alimentari, bevande, tabacchi, benzinai, ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli d’illuminazione, edicole, farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici, profumerie, toletta e igiene personale, animali domestici, ottica e fotografia, combustibili per uso domestico, saponi e detersivi; mercati per i soli generi alimentari; attività commerciali a distanza che utilizzano lo strumento internet, telefono, radio, televisione, corrispondenza; distributori automatici;
- Servizi alla persona che restano aperti: lavanderie al dettaglio e industriali; pompe funebri.
È evidente che sia difficile menzionare in poche righe la totalità delle attività commerciali e di servizi, perciò lo Studio De Simone consiglia, per tutte le altre attività che rimangono operative (come ad es. edili, artigiani, idraulici e meccanici), di adottare protocolli di sicurezza per evitare il contagio quali il rispetto della distanza minima...